Secondo le disposizioni comunitarie in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Ed in tale contesto, la dimostrazione volta a provare la sussistenza di tale relazione contrattuale tacita deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali, in particolare:
E’ questa la corretta esegesi dell’articolo 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001 fornita dalla Corte di giustizia Ue nell’ambito di una controversia tra una società italiana, di produzione, ed una francese, di distribuzione.
Inoltre – hanno precisato i giudici europei nella medesima decisione – il punto 1, lettera b) dell’articolo 5 citato va interpretato nel senso che eventuali relazioni commerciali in essere da tempo vanno qualificate:
La vicenda che ha coinvolto la Corte Ue – sentenza del 14 luglio 2016, causa C-196/15 - prende le mosse da una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 5 citato, presentata, come anticipato, nell’ambito di una causa tra due società, una di diritto italiano, e l’altra di diritto francese.
La controversia aveva ad oggetto un’azione risarcitoria promossa dall’impresa francese e fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo tra le parti. L’attrice aveva adito i giudici del proprio Paese asserendo che la competenza dell’azione fosse incentrata in un illecito civile e quindi di spettanza del giudice del luogo dell’evento dannoso piuttosto che di quello del luogo di consegna della merce o della prestazione dei servizi.
Di diverso avviso la società produttrice riteneva che si vertesse in materia contrattuale.
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