I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 469 depositata il 14 gennaio 2016, sono intervenuti in materia di contratto d’opera professionale con termine di durata e possibilità di recesso anticipato.
Secondo il Collegio di legittimità, anche in tale tipo di contratto, la previsione di un termine del rapporto non comporta, di per sé, l’esclusione della facoltà di recesso ad nutum prevista a favore del cliente dal primo comma dell’articolo 2237 del Codice civile.
Ed infatti, deve comunque verificarsi in concreto, sulla base del contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso vincolarsi o meno in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.
La predeterminazione di un termine di durata del contratto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso solo ove dal complessivo regolamento possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale.
L’indagine dei giudici, quindi, deve essere diretta a verificare se, nell’ipotesi concreta ed in relazione alle pattuizioni convenute, le parti abbaino inteso limitarsi a fissare la durata massima del rapporto o piuttosto escludere il recesso ad nutum del cliente prima di tale data.
Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno confermato la statuizione con cui la Corte di merito aveva escluso che, nell’ambito di un contratto d’opera professionale tra un cliente ed un medico, l’apposizione del termine al rapporto valesse come rinuncia alla facoltà di recesso da parte del cliente medesimo.
Per la Cassazione, la sentenza di merito, nel fare riferimento al più intenso “intuitus personae”, ovvero alla fiducia posta a base della collaborazione fra medico e paziente, aveva correttamente considerato la peculiarità della prestazione convenuta ovvero le esigenze che il cliente intendeva soddisfare, confermando la natura fiduciaria del rapporto.
L’apposizione del termine, quindi, non era espressione univoca della volontà di derogare al recesso, anzi poteva leggersi come elemento che rafforzava l’esigenza della componente fiduciaria.
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