Contratto di solidarietà valido in presenza di una fisiologica variazione dell’orario di lavoro

Pubblicato il 15 settembre 2012 Il ministero del Lavoro, con interpello n. 27 del 13 settembre 2012, chiarisce gli aspetti sanzionatori conseguenti ad un errato utilizzo del contratto di solidarietà.

Nello specifico, dietro istanza di chiarimento avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che chiedeva di conoscere le eventuali conseguenze sanzionatorie nel caso di mancato rispetto dell’accordo predisposto in sede di stipulazione dei contratti di solidarietà in relazione alle modalità di riduzione dell’orario, oppure di richiesta al personale coinvolto dell’espletamento di un orario di lavoro superiore a quello concordato nel contratto stesso, il Ministero ha precisato quanto segue.

Una inavvertita variazione dell’orario lavorativo da parte di un’azienda che ha assunto lavoratori con contratto di solidarietà, facendoli lavorare alcune ore in più rispetto a quelle autorizzate dal ministero del Lavoro con decreto n. 46448 del 18 maggio 2009, non rende nullo il contratto stesso né porta al suo disconoscimento.

L’errore involontario da parte dell’azienda nel calcolare le riduzioni orarie dei contratti di solidarietà non porta, infatti, al disconoscimento totale del contratto, ma obbliga solo il datore di lavoro a versare la relativa contribuzione e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare correttamente all’Inps le ore di lavoro non prestate per le quali il lavoratore ha diritto all’integrazione salariale, mentre per le ore di lavoro prestate, il lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione a carico del datore di lavoro.

Diverso è il caso in cui emerga una condotta fraudolenta da parte dell’azienda. Solo se si dovesse palesare l’intenzione del datore di lavoro di un'impropria utilizzazione della risorse pubbliche, si configurerebbe una condotta rilevante sul piano penale con conseguente disconoscimento del contratto di solidarietà.
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