Con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione del “contratto di espansione”, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Per quest’anno, in particolare, ci sono diverse agevolazioni tra cui: il versamento a carico del datore di lavoro dell’indennità mensile che viene ridotto per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI del lavoratore (24 mesi o 36 mesi per le aziende con oltre mille addetti). Inoltre, il pagamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa.
È stato esteso, altresì, l’accesso al trattamento di agevolazione all’esodo oltre che alle aziende con più di mille dipendenti, anche alle aziende con 250 unità ma esclusivamente per il 2021.
In tema di contratto di espansione, l’art. 1, co. 349, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 500 unità, ovvero a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Dunque, i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, hanno diritto a un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.
Inoltre, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa.
In via sperimentale, entro il 2021, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché un più razionale impiego delle competenze professionali in organico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU.
Esclusivamente per il 2021 è previsto che il predetto limite minimo di unità lavorative in organico è ridotto a:
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).
Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
Il contratto di espansione in parola deve contenere:
L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.
Possono beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Ag o delle forme sostitutive o esclusive della stessa.
L’indennità mensile è corrisposta per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata a carico dell’Ago o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS.
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