Contratto a termine, cosa cambia dopo la conversione del Decreto lavoro?

Pubblicato il 04 agosto 2023

La nuova disciplina del contratto a termine risultante dalla conversione del Decreto lavoro ad opera della L. n. 85/2023 è al centro dell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 3 agosto 2023.

Rinviando al nostro precedente articolo “Conversione del Decreto Lavoro, azzerati i contatori sul termine di dodici mesi”, vediamo in questa sede quali profili sono messi in risalto dalla Fondazione, con particolare riguardo alle condizioni che consentono di estendere ai rinnovi la proroga libera nei primi dodici mesi nonché al metodo di calcolo corretto di tale termine estesa anche ai rinnovi.

Proroga e rinnovo 

La legge di conversione del decreto lavoro ha modificato il comma 01 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 estendendo la regola della proroga libera del contratto a termine nei primi dodici mesi anche ai rinnovi dello stesso.

Ne deriva che il contratto può attualmente non solo essere prorogato ma anche rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

E’ evidente la novità che tale scelta legislativa comporta, introducendo un ambito di acausalità nella fattispecie del rinnovo non eccedente i dodici mesi e sostituendo un diverso trattamento giuridico tra la proroga, mero spostamento in avanti del termine, e il rinnovo che implica invece una ricostituzione del rapporto di lavoro anche con contenuti diversi.

La Fondazione evidenzia peraltro che i contratti stagionali potranno continuare a essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.

Computo dei dodici mesi

La legge di conversione ha poi stabilito che, ai fini del computo del termine di dodici mesi, si debba tenere conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto lavoro (5 maggio 2023); ciò posto, prosegue la Fondazione, è corretto ritenere che, nel momento in cui si sottoscrive un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o una proroga o rinnovo di altro contratto già in essere, ai fini della verifica del superamento dei dodici mesi rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023, essendo del tutto indifferente l’eventuale presenza di un precedente rapporto contrattuale, fermo restando comunque il rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy