Contratti inserimento: istruzioni Inps su benefici contributivi per assunzione di donne

Pubblicato il 07 dicembre 2013 L'Inps, con circolare n. 166 del 5 dicembre 2013, rende note le disposizioni normative e operative aventi ad oggetto gli sgravi contributivi superiori al 25% relativi ai contratti di inserimento per donne stipulati tra il 2009 e il 2012 (decreto legislativo n. 276/2003).

Intanto, il Ministero del lavoro, con decreto 10 aprile 2013, ha individuato le aree geografiche interessate dalle agevolazioni contributive, in cui rientrano per gli anni 2009 e 2010 Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché Sardegna, con esclusione per gli anni 2011 e 2012 della Sardegna e per il 2012 del Lazio.

Quindi ciò che è rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno alle agevolazioni in misura superiore al 25% è la data di assunzione del contratto di inserimento.

Inoltre, requisito per l'assunzione di donne con contratto di inserimento a decorrere dal 14 maggio 2011 è l'assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, requisito non collegato allo stato di disoccupazione e alla relativa registrazione della donna presso il Centro per l'impiego.

Risulterà necessario verificare che la lavoratrice non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

I datori di lavoro che hanno fruito nei periodi interessati dal DM 10 aprile 2013, o stanno ancora fruendo, degli incentivi economici nella misura corretta, non devono effettuare alcun adempimento.

Coloro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso degli anni 2009-2012 di lavoratrici non avessero finora operato alcuna riduzione contributiva potranno recuperare l’agevolazione e o il differenziale indicando all’interno dell’elemento “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”,”AltreACredito”, il codice “L997” avente il significato di “recupero agevolazione contratti di inserimento” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

Le aziende che invece abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al previsto dovranno regolarizzare la propria posizione indicando all’interno dell’elemento “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito” il codice “M109 ” avente il significato di “restituzione agevolazione contratti di inserimento” e nell’elemento “ImportoADebito” il relativo importo da restituire.

Tali operazioni devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare 166/2013, senza l'aggravio di oneri accessori, ossia entro il 16 marzo 2014.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2013 il contratto in oggetto risulta abrogato dalla legge n. 92/2012.
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