Contratti di sviluppo, 18 mesi in più per il programma di investimenti

Pubblicato il 19 febbraio 2021

A causa della pandemia da Covid-19, che ha inciso anche sulla realizzazione degli investimenti programmati nell'ambito di contratti di sviluppo, soprattutto per ciò che riguarda la dilazione dei tempi di realizzo degli stessi, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto modificando la disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014. Lo scopo è quello di accelerare e semplificare le relative procedure amministrative.

Si ricorda che il contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del Dl n. 112 del 25 giugno 2008, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

Con il decreto ministeriale del 13 novembre 2020, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio, il MiSE ha rivisto la normativa attualmente in vigore dei contratti di sviluppo definita dal decreto 9 dicembre 2014, già modificato dai decreti ministeriali 9 giugno 2015, 8 novembre 2016 e 2 agosto 2017.

Contratti di sviluppo, le proroghe

In particolare, a seguito dell’ultimo intervento ministeriale sono state disposte una serie di proroghe, proprio per tener conto della difficile situazione di crisi che molte imprese stanno attraversando in concomitanza con l’emergenza sanitaria da Corornavirus.

Nello specifico, è stato disposto che il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate.

Cambiano, anche, i termini entro cui il soggetto gestore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia, sarà tenuto a valutare la cantierabilità dei progetti: il tutto dovrà avvenire entro 12 mesi e non più entro 90 giorni.

Infatti, con la modifica apportata dal decreto del 13 novembre è, ora, sancito che entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, Invitalia eseguirà l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo dell'esame della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro massimo 12 mesi, la documentazione concernente la materia edilizia.

In altri termini, entro e non oltre dodici mesi dalla determinazione, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. La mancata produzione della documentazione nel termine previsto è causa di revoca dell’agevolazione concessa.

Sempre il provvedimento di novembre scorso ha disposto che gli accordi riguardanti gli investimenti di rilevanti dimensioni siano sottoscritti da Invitalia a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica.

Pertanto, Invitalia è tenuta a valutare la sussistenza di almeno due requisiti - anziché uno come previsto in precedenza -  tra i seguenti: significativo impatto occupazionale (nuovi posti di lavoro, capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0).

La sottoscrizione di un accordo di sviluppo per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata alla verifica della capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera.

Le nuove disposizioni si applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in GU.

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