Contratti di secondo livello, deposito online obbligatorio

Pubblicato il 31 luglio 2020

Affinché un’azienda possa adottare una contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, deve obbligatoriamente assolvere all’obbligo di deposito telematico previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015. Si tratta di un adempimento necessario anche per la fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali” al fine di consentire un’immediata applicazione delle normative in materia di agevolazioni, rendere più facilmente accessibili tali contratti alle diverse amministrazioni, nonché di effettuarne il monitoraggio.

Sul punto, con la circolare n. 3 del 30 luglio 2020, l’INL ha precisato cosa debba intendersi con la voce “altro” inserita tra quelle elencate nell’applicativo e se possano essere incluse nell’ambito di tale voce le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Contratti di secondo livello, necessario anche ai fini normativi

L’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – è previsto anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali.

In questo senso, il deposito dei contratti cd. di “secondo livello” andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere attivati a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva.

Attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, l’INL ritiene che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione dal 30 luglio 2020.

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