Contratti di collaborazione risolvibili solo in presenza di grave inadempimento
Pubblicato il 19 aprile 2012
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
6039 del 18 aprile 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano condannato una Spa al versamento della somma di oltre 348 mila euro, a titolo di mensilità non corrisposte, in favore di una professionista assunta con contratto di contratto di collaborazione contributivo e dal quale l’azienda aveva illegittimamente receduto.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, erano da considerarsi applicabili, alla fattispecie in esame, le norme del Codice civile in materia di risoluzione dei contratti per inadempimento (articoli 1453 e 1455 del Codice civile) e, in particolare, la disposizione che prevede la possibilità di risolvere il contratto per un inadempimento
“di non scarsa importanza”.
Senza contare che, nei contratti a prestazioni corrispettive, per valutare l’inadempimento di una delle parti o la mancata offerta di adempimento dell'altra,
“si deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità (e non meramente cronologici) esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, degli interessi perseguiti dai contraenti”.
E nel caso di specie – sottolinea la Corte – la Spa non aveva per nulla dimostrato che la propria reazione fosse proporzionata alla condotta della collaboratrice.