Per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione di accordi territoriali, le parti contrattuali, in ipotesi di contratti “non assistiti”, hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione di rispondenza al fine di poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali. Così si esprime l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta n. 105 del 12 dicembre 2018.
Un contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se “qualora si tratti dello stesso appartamento concesso in locazione per porzione a studentesse universitarie con singoli contratti, è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 da parte delle Organizzazioni di Categoria”.
Per le Entrate la soluzione è corretta.
La necessità dell’attestazione ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali è stata ribadita dall’Agenzia delle Entrate anche con la risoluzione n. 31/2018.
Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria, per usufruire dell’agevolazione prevista per le locazioni a canone concordato, le parti, in caso di contratti “non assistiti”, hanno l’obbligo di acquisire, per ogni stipula, l’attestazione di rispondenza di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo.
Inoltre, tenuto conto che tale attestazione si rende obbligatoria al fine di certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, l’Agenzia ritiene necessaria un’attestazione per ogni singolo contratto.
Tuttavia, qualora si tratti dello stesso appartamento concesso in locazione per porzioni a studentesse universitarie con singoli contratti e quest’ultimi siano stipulati contestualmente e presentino tutti lo stesso contenuto economico e normativo è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza per il complesso dei contratti.
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