Con la conversione in legge del Decreto lavoro (decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) diventano strutturali le modifiche sulla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato in tema di causali applicabil alle ipotesi di proroghe e rinnovi.
Fermo restando la durata massima fissata in 24 mesi, salvo diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, viene demandata alle OO.SS. o alle parti individuali del rapporto di lavoro, per specifiche esigenze tecnico, produttive o organizzative, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato oltre il termine di 12 mesi.
Sono inoltre liberate dalle causali le ipotesi di rinnovo di contratti a tempo determinato, fino al limite di durata complessiva di 12 mesi.
Il comma 1-ter, aggiunto all’articolo 24 in sede di conversione, poi, consente, ai fini del computo del termine a-causale di 12 mesi, di considerare solo i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023. Ciò, salvo diverse interpretazioni ministeriali, consentirà ai datori di lavoro di considerare, per il conteggio dei primi 12 mesi, esclusivamente i rapporti a termine instaurati dal 5 maggio 2023, senza includere eventuali contratti eventualmente stipulati prima di tale data ed ancora in corso.
Il quadro normativo che ne emerge è molto complesso.
Nell'approfondimento che segue si forniscono gli strumenti interpretativi per applicarlo in attesa delle necessarie istruzioni ministeriali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".