Contraffazione riconosciuta anche per gli oggetti dei designer

Pubblicato il 05 marzo 2011 E' stata confermata, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, la condanna inflitta dalla Corte di appello di Roma a due imputati accusati del reato di cui all'articolo 517 del Codice penale ossia vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

I magistrati della Corte Suprema riconoscono la legittimità della pronuncia di secondo grado nella parte in cui viene affermato che il reato di cui sopra sorge senza che venga richiesta la registrazione o il riconoscimento di un marchio o la sua effettiva contraffazione essendo sufficiente “l'attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto”. Tale costruzione permette di considerare sussistente il reato anche con riferimento ai prodotti denominati “oggetto di design”.

Con la sentenza n. 6254 del 21 febbraio 2011 è stato, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: “gli oggetti cosiddetti "di design", la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originabilità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorchè interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore”.
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