In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa ai sensi del D.p.r. n. 600/1973 art. 39 e del D.p.r. n. 633/1972 art. 54, la sussistenza di un saldo negativo di cassa - implicando che le voci di spesa siano di entità superiore a quelle degli introiti registrati - oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, accogliendo con rinvio il ricorso dell’agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia con cui la Ctr aveva annullato un accertamento fiscale nei confronti di una ditta individuale, per la rettifica del reddito d’impresa.
La chiusura in “rosso” del conto di cassa – affermano dunque gli Ermellini con ordinanza n. 27041 del 15 novembre 2017 – denota sostanzialmente, senza alcuna forzatura logica, l’omessa contabilizzazione di ulteriori ricavi, che siano almeno equivalenti al disavanzo. Sicché, il saldo negativo può essere contestato dal Fisco senza necessità di ulteriori prove.
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