Contestazione dei fatti: non basta dire che non ci sono prove

Pubblicato il 28 agosto 2020

Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato.

Il giudice di merito, quindi, non può ritenere sussistente la contestazione di un fatto storico per la sola ragione che si affermi la mancanza di prova sul punto, dovendo, per contro, valutare la globalità delle circostanze che risultino dagli atti.

E’ sulla base di questo assunto che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17889 del 27 agosto 2020, ha cassato, con rinvio, una decisione resa in sede di gravame.

Risarcimento danni da carburante inquinato

Nella vicenda di specie, un automobilista aveva adito le vie giudiziarie per chiedere il risarcimento dei danni che la sua vettura aveva subito a causa di un rifornimento di carburante risultato inquinato.

In primo grado, il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo dimostrati sia l’avvenuto rifornimento presso il distributore, sia la sussistenza del lamentato vizio – ovvero la presenza di un gasolio inquinato – nonché il nesso causale tra il carburante difettoso e il danno patito.

In secondo grado, tuttavia, il verdetto era stato ribaltato, posto che la Corte d’appello aveva ritenuto non condivisibile l’affermazione secondo cui sarebbe stata pacifica la circostanza dell’avvenuto rifornimento presso il distributore gestito dalla convenuta.

Secondo la Corte territoriale, in particolare, si trattava di un profilo, oggetto di contestazione, che avrebbe dovuto essere dimostrato, al pari degli interventi di riparazione e dell’esistenza di un nesso di causalità tra il rifornimento e i danni.

Il danneggiato si era quindi rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione del principio di non contestazione.

Secondo il ricorrente, la decisione era errata là dove aveva ritenuto che la generica deduzione, da parte degli originari convenuti, dell'assenza di prova, senza negazione del fatto storico, potesse ritenersi equiparabile alla specifica contestazione cui il convenuto è chiamato.

Doglianza ritenuta fondata dalla Suprema corte, alla luce del principio sopra richiamato.

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