Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’articolo 8, comma 24, del Decreto legge n. 16/2012, con la quale l’agenzia delle Dogane, l’agenzia delle Entrate e l’agenzia del Territorio erano state autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attribuendo, nel frattempo, incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
La Consulta ha riconosciuto la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di stato con riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, sottolineando come la disposizione impugnata, anche se in apparenza non sembra porsi in contrasto con i principi vigenti per il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito della pubblica amministrazione - conferimento che deve avvenire previo espletamento di un pubblico concorso anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio - costituisca, in realtà, un aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali.
Ed infatti - si legge nel testo della decisione - l'articolo 8 citato, per come convertito dalla Legge n. 44/2012, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.
Le reiterate delibere di proroga del termine finale, infatti, hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti.
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto, quindi, è stata enunciata anche l'incostituzionalità delle correlate disposizioni del Decreto legge n. 150/2013 e del Decreto legge n. 192/2014, che ne avevano disposto la proroga dei termini.
La statuizione della Corte costituzionale avrà certamente delle ricadute importanti per quanto riguarda l'organizzazione delle agenzie coinvolte, posta la decadenza dall'incarico di un gran numero di dirigenti attualmente operativi.
Altra questione spinosa, che merita un particolare approfondimento, è quella relativa all'efficacia e alla validità, alla luce della sentenza della Consulta, degli atti emessi dai dirigenti ora decaduti.
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