Consulta: niente più "eterni giudicabili"

Pubblicato il 26 marzo 2015 Con sentenza n. 45 del 25 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 159, primo comma, del Codice penale sulla sospensione del corso della prescrizione, nella parte in cui, "ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile".

Incapacità irreversibile? No alla sospensione della prescrizione

La questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto era stata sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 24, 27, 2 terzo comma, e 111 della Costituzione, "nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli articoli 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo".

La Consulta risolve così la questione dei cosiddetti “eterni giudicabili” posto che - si legge nel testo della sentenza - "all’anomalia il legislatore non ha ancora posto rimedio".

La Corte - continua la sentenza -, "non potendo operare una scelta della soluzione più opportuna, che compete al legislatore, e dovendo rimanere strettamente ancorata alla questione sottopostale, è chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della sospensione senza limiti del corso della prescrizione, nel caso di incapacità processuale irreversibile dell’imputato, e la soluzione non può che essere negativa".

Ed infatti, l’indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo è da ritenere irragionevole, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo.
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