Consulta: incostituzionale l'obbligo di residenza regionale per taxi e NCC

Pubblicato il 22 novembre 2024

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 21 novembre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito della residenza in un Comune della Regione per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi e NCC (noleggio con conducente).

Tale requisito - imposto da una Legge della Regione Umbria (n. 17/1994) - è stato giudicato in contrasto con i principi di ragionevolezza, tutela della concorrenza e libertà economica sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale.

Il requisito della residenza: vincolo sproporzionato

La disposizione regionale umbra, che subordinava l'iscrizione al ruolo alla residenza locale, è stata considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo dichiarato di garantire la professionalità e la conoscenza del territorio da parte dei conducenti.

Secondo la Corte, tale criterio non è necessario per valutare l'idoneità professionale degli operatori, potendo essere sostituito da strumenti meno restrittivi e più coerente con le finalità di competenza e sicurezza.

Conflitto con la tutela della concorrenza

La norma è inoltre risultata in conflitto con l'articolo 117 della Costituzione, che affida alla legislazione statale la tutela della concorrenza.

La Consulta ha evidenziato che la residenza obbligatoria costituisce un ostacolo ingiustificato all'accesso al mercato regionale, limitando la partecipazione di lavoratori e imprese non residenti.

Tale principio, fondamentale sia nell'ordinamento italiano che in quello dell'Unione Europea, garantisce pari opportunità di accesso al mercato, indipendentemente dalla localizzazione geografica.

Violazione del principio di ragionevolezza

La pronuncia ha richiamato anche l'articolo 3 della Costituzione, rilevando come il requisito della residenza introduca una discriminazione irragionevole e sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dalla norma.

L'imposizione di un criterio territoriale, infatti, risulta non solo eccessiva, ma anche inadeguata a garantire una reale qualità del servizio.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso La Regione Umbria richiedeva la residenza in uno dei suoi Comuni come requisito per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi e NCC. Questa norma è stata impugnata in quanto lesiva di principi costituzionali e concorrenziali.
Questione dibattuta Si discuteva la legittimità costituzionale del requisito di residenza, considerando se fosse compatibile con i principi di ragionevolezza, tutela della concorrenza e libertà economica sanciti dalla Costituzione.
Soluzione della Corte Costituzionale La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma regionale, ritenendola in contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione, in quanto sproporzionata e lesiva della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL corretto negli appalti pubblici socio-sanitari e criteri per la base d’asta

02/04/2025

NASpI anticipata: niente restituzione integrale in caso di lavoro breve

02/04/2025

Incentivi contributivi per chi assume con contratto di apprendistato: la mappa

02/04/2025

Giustizia tributaria: al via Ufficio Ispettivo e Massimario

02/04/2025

Bollette, contributo straordinario di 200 euro: novità dal 1° aprile 2025

02/04/2025

Società cooperative, consorzi e BCC, regole e modelli per revisione e ispezione straordinaria

02/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy