La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 21 novembre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito della residenza in un Comune della Regione per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi e NCC (noleggio con conducente).
Tale requisito - imposto da una Legge della Regione Umbria (n. 17/1994) - è stato giudicato in contrasto con i principi di ragionevolezza, tutela della concorrenza e libertà economica sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale.
La disposizione regionale umbra, che subordinava l'iscrizione al ruolo alla residenza locale, è stata considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo dichiarato di garantire la professionalità e la conoscenza del territorio da parte dei conducenti.
Secondo la Corte, tale criterio non è necessario per valutare l'idoneità professionale degli operatori, potendo essere sostituito da strumenti meno restrittivi e più coerente con le finalità di competenza e sicurezza.
La norma è inoltre risultata in conflitto con l'articolo 117 della Costituzione, che affida alla legislazione statale la tutela della concorrenza.
La Consulta ha evidenziato che la residenza obbligatoria costituisce un ostacolo ingiustificato all'accesso al mercato regionale, limitando la partecipazione di lavoratori e imprese non residenti.
Tale principio, fondamentale sia nell'ordinamento italiano che in quello dell'Unione Europea, garantisce pari opportunità di accesso al mercato, indipendentemente dalla localizzazione geografica.
La pronuncia ha richiamato anche l'articolo 3 della Costituzione, rilevando come il requisito della residenza introduca una discriminazione irragionevole e sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dalla norma.
L'imposizione di un criterio territoriale, infatti, risulta non solo eccessiva, ma anche inadeguata a garantire una reale qualità del servizio.
Sintesi del caso | La Regione Umbria richiedeva la residenza in uno dei suoi Comuni come requisito per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi e NCC. Questa norma è stata impugnata in quanto lesiva di principi costituzionali e concorrenziali. |
Questione dibattuta | Si discuteva la legittimità costituzionale del requisito di residenza, considerando se fosse compatibile con i principi di ragionevolezza, tutela della concorrenza e libertà economica sanciti dalla Costituzione. |
Soluzione della Corte Costituzionale | La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma regionale, ritenendola in contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione, in quanto sproporzionata e lesiva della libertà di iniziativa economica e della concorrenza. |
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