Consulta: illegittima la Legge regionale che prevede incarichi extra per i legali dell'ente

Pubblicato il 23 maggio 2013 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 22 maggio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29, commi 1 e 2, della Legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009) che abilita l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, allo scopo, consente la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale da un lato, e gli enti strumentali e le singole società dall’altro, per regolare le modalità attraverso cui può essere richiesta l’attività dell’avvocatura regionale, quantificando anche i relativi oneri.

In particolare, il Tar della Campania rimettente aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma censurata, in relazione all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per asserita violazione dell’obbligo di rispettare le disposizioni di principio previste dal legislatore statale in materia d’incompatibilità nell’esercizio della professione forense da parte di avvocati dipendenti di enti pubblici.

Considerazione, questa, a cui ha aderito la Consulta la quale, nel testo della sentenza in oggetto, ha ricordato come il rigoroso regime delle incompatibilità della professione forense, ribadito anche dal testo della Riforma forense, è derogabile, per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, solo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, e ciò a condizione che gli stessi siano iscritti nell’elenco speciale annesso agli albi professionali.
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