La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 129 depositata il 26 maggio, ha respinto per “manifesta inammissibilità” i ricorsi che erano stati presentati dalle Ctp di Cagliari, Roma e Milano sulla questione di legittimità costituzionale dell’aggio di Equitalia.
Ancora una volta, quindi, l'aggio di Equitalia sopravvive alla prova di costituzionalità. Infatti, come già successo in precedenza (con l'ordinanza 147/2015), anche questa volta le motivazioni giuridiche addotte dalle commissioni rimettenti (per esempio, che l'aggio non è correlato in alcun modo alle reali capacità economiche del contribuente e che il compenso a Equitalia risulterebbe dovuto “in assenza di una qualsiasi attività dell'agente di riscossione”) sono state respinte.
La Consulta, infatti, ha ravvisato alcune lacune logiche e giuridiche nei vari atti di rinvio.
In base a quanto si legge nella decisione redatta dal giudice costituzionale Giancarlo Coraggio: “le due ordinanze di rimessione sono carenti sia nella descrizione della vicenda cui ciascuna di esse si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza, con la conseguenza che è preclusa a questa Corte la verifica dell'influenza della questione di legittimità sull'esito dei giudizi”. Per tali ragioni si è arrivati alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
La questione non sembra affatto chiusa. E' arrivata, nel frattempo, alla Consulta un’altra ordinanza di rimessione (emessa l’8 giugno 2016 dalla Ctr Milano), che ritiene illegittima la richiesta di un aggio per l’effettiva attività svolta da Equitalia. Si tratta, questa volta, di un’ordinanza puntuale e completa, che dovrebbe consentire alla Consulta di entrare nel merito della questione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".