Con parere n. 6 del 30 maggio 2016 la Fondazione Studi dei CdL è tornata sulla questione relativa all’esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro a seguito di alcune recenti sentenze di merito che hanno ribadito la natura riservata dell’attività professionale in questione, soggetta alla specifica abilitazione di cui alla Legge n. 12/1979.
L’ampiezza della tutela assicurata al Consulente, ricorda la Fondazione, impedisce lo svolgimento della professione anche al praticante, la cui attività professionale, non esclusivamente destinata alla propria formazione, configura il reato di esercizio abusivo della professione se, ad esempio, predispone le buste paga e cura gli aspetti di natura previdenziale e fiscale di un datore di lavoro.
Infatti, per la Cassazione, il praticante può svolgere soltanto compiti di natura meramente esecutiva, ma viola il precetto penale quando per la sua attività è richiesta un’attività di individuazione, interpretazione ed applicazione di una normativa complessa e di difficoltoso coordinamento (Cass. 18488/2012).
Il parere n. 6/2016 rammenta, inoltre, che le operazioni di mero calcolo e stampa dei cedolini, nonché di operazioni meramente strumentali ed accessorie, possono essere svolte anche da centri di elaborazione dati, purché “assistiti” da uno o più soggetti iscritti agli albi.
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