Ci sono ancora poco più di due settimane di tempo per il recupero, da parte dei Consulenti del lavoro, dell’eventuale debito formativo relativo al biennio 2021/2022: il termine ultimo è fissato infatti al prossimo 30 giugno 2023.
Ogni consulente del lavoro deve conseguire almeno cinquanta crediti formativi per biennio, di cui almeno sei nelle materie relative all’ordinamento professionale e al Codice deontologico.
Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’albo, con conseguente riproporzionamento del totale dei crediti da conseguire.
Fermo restando il numero di cinquanta crediti nel biennio, per ciascun anno devono maturare complessivamente almeno sedici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie di ordinamento professionale e Codice deontologico.
E’ ammessa peraltro la possibilità di beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di nove crediti, da recuperare nei primi sei mesi del biennio successivo.
Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning; per il biennio 2021/2022, in conseguenza dell’emergenza da Covid 19, la percentuale è stata elevata al 60%.
NOTA BENE: In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento quelli maturati nel biennio precedente.
Nel caso in cui il professionista non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti, è prevista la presentazione in via telematica, entro il 28 febbraio successivo alla fine del biennio, di una dichiarazione al Consiglio provinciale di appartenenza che indichi la volontà di beneficiare di un debito fino a nove crediti da recuperare nei primi sei mesi del biennio successivo.
Ne deriva che, come detto, il 30 giugno scade il termine ultimo per il recupero del debito relativo al biennio 2021/2022.
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