La Fondazione studi dei consulenti del lavoro rende disponibile sul sito l’approfondimento: “Decreto Liquidità Beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti”, del 21 aprile 2020.
Scopo del lavoro è chiarire i soggetti interessati, l’ambito applicativo e le condizioni necessarie al godimento dall’art. 18, recante “Sospensione di versamenti tributari e contributivi”, del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23 - decreto Liquidità - anche alla luce di quanto integrato dalla circolare n. 9 del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
La Fondazione ricorda che il decreto Liquidità estende a tutte le imprese, indipendentemente dall’attività economica esercitata, e ai professionisti la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020 (ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta; Iva e contributi previdenziali e assistenziali, nonché premi per l'assicurazione obbligatoria).
Ciò al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza Coronavirus.
Sono emerse dall’analisi alcune criticità, risolte dalla prassi o da risolvere, su: contribuenti trimestrali Iva; forfettari ex art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014; imprese agricole; attività per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione.
Circa i forfettari è evidenziato che lo spostamento dei termini di versamento riguarderebbe solamente le ritenute e i contributi sul lavoro dipendente.
Il punto critico rilevato dalla Fondazione studi: “non è chiaro come sia possibile effettuare una comparazione riferita al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 sugli stessi mesi del 2019 (magari con un regime contabile diverso), tenuto conto che per i forfettari non sono previste registrazioni contabili ma solo obbligo di conservazione delle fatture e dei corrispettivi”.
Nello studio la possibile soluzione: “Per analogia il criterio adottato potrebbe essere quello riportato per le imprese agricole senza scritture contabili”.
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