Consolidato, errore insanabile

Pubblicato il 14 ottobre 2006

Una risoluzione delle Entrate – la numero 113 del 13 ottobre 2006 – interviene sull’obbligo di comunicazione preventiva nel consolidato fiscale, stabilendo che alle società che hanno commesso errori nella compilazione del modello d’opzione non è consentita la rettifica dell’indicazione del codice riferito alla ripartizione delle perdite residue alla cessazione del regime, la quale dovrà invece effettuarsi in conformità alla comunicazione trasmessa anche se il regolamento interno dispone diversamente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy