Una risoluzione delle Entrate – la numero 113 del 13 ottobre 2006 – interviene sull’obbligo di comunicazione preventiva nel consolidato fiscale, stabilendo che alle società che hanno commesso errori nella compilazione del modello d’opzione non è consentita la rettifica dell’indicazione del codice riferito alla ripartizione delle perdite residue alla cessazione del regime, la quale dovrà invece effettuarsi in conformità alla comunicazione trasmessa anche se il regolamento interno dispone diversamente.
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