Con una pronuncia del 25 febbraio 2009, la n. 4587, la Cassazione ha riconosciuto che anche alla Consob può essere attribuita una responsabilità per la negligente attività di vigilanza sui prospetti informatici. I commissari e consulenti della stessa, però, possono ritenersi responsabili solo per colpa grave o dolo, mentre l'investitore non può, in ogni caso, ignorare una notizia di stampa che ponga all'attenzione del pubblico la possibilità che una fonte dell'informazione ufficiale possa non essere attendibile.
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