Consiglio di stato: nozze gay all’estero, trascrizione da annullare

Pubblicato il 28 ottobre 2015

Il Consiglio di stato, con sentenza n. 4899 depositata il 26 ottobre 2015, ha accolto il ricorso presentato dal ministero dell’Interno contro la sentenza del Tar del Lazio n. 5924/2015 concernente la trascrizione nel registro dello stato civile di Roma dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero.

Matrimonio omosessuale, atto inesistente

In particolare, è stata ribaltata la decisione dei giudici amministrativi di prime cure che avevano giudicato illegittimi il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva disposto l’annullamento di alcune trascrizioni dei matrimoni celebrati all’estero nonché la circolare dell’Interno che invitava i prefetti ad annullare dette trascrizioni, sulla base dell’assunto secondo cui la rettifica o la cancellazione degli atti dello stato civile resta riservata in via esclusiva all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Collegio amministrativo ha evidenziato come, secondo il sistema regolatorio di riferimento, il matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso costituisca atto sprovvisto di un elemento essenziale, nella specie la diversità di sesso dei nubendi, ai fini della sua idoneità a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento.

Il matrimonio omosessuale, ossia, costituisce, nel sistema italiano, atto radicalmente invalido o inesistente, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un “elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza” e privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio.

Il prefetto può annullare la trascrizione

E proprio dalla considerazione del difetto di uno degli indispensabili contenuti dell’atto di matrimonio, la relativa trascrizione negli atti dello stato civile deve intendersi preclusa.

Del resto – si legge nel testo della decisione - non appare nemmeno configurabile, allo stato del diritto convenzionale europeo e sovranazionale, un diritto fondamentale della persona al matrimonio omosessuale, cosicché “il divieto dell’ordinamento nazionale di equiparazione di quest’ultimo a quello eterosessuale non può giudicarsi confliggente con i vincoli contratti dall’Italia a livello europeo o internazionale”.

Secondo il Consiglio di stato, inoltre, dev’essere affermata la sussistenza, in capo al prefetto, della potestà di annullare le trascrizioni in questione, “quale potere compreso certamente, ancorché implicitamente, nelle funzioni di direzione, sostituzione e vigilanza attribuitegli dall’ordinamento nella materia in discussione”.

Va infatti ammesso l’annullamento d’ufficio di un atto illegittimo da parte di un organo diverso da quello che lo ha emanato tutte le volte in cui una disposizione legislativa attribuisce al primo una potestà di controllo e, in generale, di sovraordinazione gerarchica che implica univocamente anche l’esercizio di poteri di autotutela.

Poiché, infine, solo gli interventi dei prefetti in autotutela gerarchica valgono a rimuovere, con garanzie di uniformità su tutto il territorio nazionale, un’apparenza di atto e ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato delle persone, non vi sarebbero ragioni per giustificare una riserva in via esclusiva del potere di cancellazione delle trascrizioni al giudice ordinario.

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