Consiglio dell’ordine, verbali senza obbligo di bollatura o vidimazione

Pubblicato il 12 gennaio 2023

Con il Pronto Ordini n. 178 del 3 gennaio 2023, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha fatto chiarezza su alcuni dubbi sollevati circa l’obbligo di “bollatura o vidimazione” dei verbali del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea degli iscritti.

Il documento dei commercialisti specifica che nell’Ordinamento della Professione di Dottore Commercialisti e di Esperto Contabile il verbale delle sedute di Consiglio e delle Assemblee è redatto e sottoscritto dal Segretario, quale pubblico ufficiale chiamato ad attestare, fedelmente e con capacità probatoria, quanto accaduto nel corso dell’adunanza.

Infatti, l’art. 13, comma 4, prevede che per le riunioni consiliari il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Anche per l’Assemblea l’art. 18, comma 4, precisa che il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.

Di conseguenza, risulta che sia proprio la Legge Professionale ad attribuire al Segretario dell’adunanza, sia essa consiliare che assembleare, la funzione di pubblico ufficiale redattore del relativo verbale.

Lo stesso Codice civile prevede, inoltre, solo a carico delle società l’obbligo della bollatura e della numerazione di alcuni libri, come per esempio: il libro dei soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; ol libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione; il libro delle obbligazioni ecc..

Conclude, quindi, il Cndcec nel PO n. 178/2023 che non si rivengono norme che impongano alcun obbligo di “bollatura o vidimazione” dei verbali del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea degli iscritti proprio perché l’Ordinamento Professionale attribuisce al Segretario dell’adunanza una funzione certificatoria, atta ad attribuire efficacia probatoria al contenuto complessivo del documento.

NOTA BENE: Nulla vieta ovviamente che ciascuna amministrazione, nella propria autonomia, possa valutare l’attivazione di livelli di certificazione maggiori rispetto a quanto stabilito dalla legge attraverso previsione esplicita nel proprio regolamento di funzionamento.

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