In merito ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e all'obbligo di repechage anche in riferimento a mansioni inferiori, la Cassazione - sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017 - interviene a chiarire che il datore di lavoro non può giustificare il licenziamento con l'assenza di alternative, se il dipendente ha, in precedenza, svolto promiscuamente sia mansioni proprie della sua qualifica di inquadramento sia mansioni inferiori.
Non rileva, dunque, il fatto che il dipendente (in esubero per la soppressione delle mansioni) non aveva espresso il proprio assenso all'attribuzione di mansioni professionalmente inferiori: lo svolgimento equivale ad un consenso implicito del lavoratore al demansionamento.
La Corte spiega anche che l’obbligo di repechage non può eventualmente essere esteso anche alle altre società del gruppo cui appartiene il datore di lavoro.
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