Consenso implicito al demansionamento Licenziamento illegittimo

Pubblicato il 03 giugno 2017

In merito ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e all'obbligo di repechage anche in riferimento a mansioni inferiori, la Cassazione - sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017 - interviene a chiarire che il datore di lavoro non può giustificare il licenziamento con l'assenza di alternative, se il dipendente ha, in precedenza, svolto promiscuamente sia mansioni proprie della sua qualifica di inquadramento sia mansioni inferiori.

Non rileva, dunque, il fatto che il dipendente (in esubero per la soppressione delle mansioni) non aveva espresso il proprio assenso all'attribuzione di mansioni professionalmente inferiori: lo svolgimento equivale ad un consenso implicito del lavoratore al demansionamento.

La Corte spiega anche che l’obbligo di repechage non può eventualmente essere esteso anche alle altre società del gruppo cui appartiene il datore di lavoro.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy