Conseguenze sul costo del lavoro da "benefici accessori"
Pubblicato il 11 dicembre 2014
Fringe benefit - “beneficio accessorio”, vale a dire un bene o un servizio (anche prodotto e/o erogato direttamente dal datore di lavoro) concesso al dipendente che ne trae un beneficio aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale – consiste in una retribuzione in natura che, per legge, è imponibile ai fini contributivi e fiscali, con le eccezioni ed i correttivi che andremo ad esaminare.
L’imponibilità fiscale e contributiva del benefit (per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili) è regolamentata dall’art. 51 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e segue il principio del “valore normale”, ovvero l’imponibile si determina sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie in regime di libera concorrenza.