Per affermare la connessione teleologica tra reati è necessaria l'identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo?
Secondo le Sezioni Unite penali di Cassazione no.
E’ quanto si apprende da una informazione provvisoria delle SU, diffusa a seguito dell’udienza del 26 ottobre 2017, e con la quale viene reso noto che secondo il Massimo Collegio di legittimità, ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l’identità degli autori ai fini della connessione teleologica, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del Codice di procedura penale.
Il quesito era stato sottoposto alle Sezioni Unite dalla Prima sezione penale lo scorso luglio. Si resta ora in attesa del deposito della decisione.
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