Il conflitto tra coniuge separato – cui sia stato riconosciuto il diritto di abitare, con la prole, la casa coniugale, nei limiti del novennio dalla data del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’immobile – e l’acquirente dell’immobile medesimo, che abbia trascritto il suo titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione del suddetto provvedimento giudiziale, va risolto in favore del primo; ma appunto, solo nei limiti del novennio, ex art. 1599, comma 3 c.c.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 25835 del 31 ottobre 2017.
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