Coniuge non produce i conti? Argomento di prova per il giudice

Pubblicato il 12 gennaio 2016

Nell’ambito di un procedimento per divorzio, la mancata produzione degli estratti conto bancari richiesti dal giudice può costituire una prova a discapito del coniuge che non ha fornito i documenti.

Inosservanza all’ordine di esibizione, conseguenze

Ed infatti, per come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, l’inosservanza all’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, comma secondo, Codice di procedura civile.

Quando poi, come nella specie, la richiesta è di tipo simmetrico e rivolta ad entrambe le parti, un tale comportamento risulta neutro ove le medesime abbiano osservato lo stesso contegno, positivo o negativo, ma non quando una abbia lealmente eseguito la richiesta e l’altra no.

In queste ipotesi, l’organo giudicante, ove ritenga di utilizzare la documentazione fornita dalla parte che abbia lealmente cooperato, deve anche spiegare come abbia valutato il comportamento negativo dell’altra, a pena di difetto di motivazione, rilevabile avanti ai giudici di cassazione.

E’ quanto evidenziato dalla Suprema corte, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 225 depositata l’11 gennaio 2016.

Nuova famiglia di fatto, via l’assegno divorzile

Nella medesima decisione è stato anche ribadito il principio secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, “fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.

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