Conguaglio indebito con INPS, computo della soglia di punibilità

Pubblicato il 26 maggio 2022

E' stata annullata, dalla Cassazione, la condanna per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. impartita al legale rappresentante di una Srl, accusato di aver falsamente dichiarato, all'INPS, di aver corrisposto a una dipendente l'indennità di maternità per complessivi 8mila euro, così conseguendo, indebitamente, il conguaglio di detto importo con i contributi dovuti periodicamente all'Istituto di previdenza.

Contro la decisione della Corte d'appello, confermativa della penale responsabilità dell'imprenditore, quest'ultimo si era rivolto alla Suprema corte, deducendo violazione di legge e carente motivazione nella parte in cui era stata ritenuta superata la soglia di punibilità prevista per la fattispecie in esame, essendo stato considerato l'importo complessivo dell'indennità di maternità anziché i singoli importi mensili, relativi a somme comprese tra i 500 e i 700 euro, portati a conguaglio dei contributi previdenziali dovuto attraverso il modulo DM10.

Con sentenza n. 20531 del 25 maggio 2022, la Sesta sezione penale della Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze dell'imputato.

Conguaglio non dovuto: reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche

La Suprema corte, in primo luogo, ha riconosciuto la correttezza della qualificazione operata dai giudici di merito in ordine alla condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità - per malattia, assegni familiari e CIG - ottenga dall'INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, percependo così, indebitamente, le corrispondenti erogazioni.

Legittimamente, infatti, era stato ritenuto che la fattispecie esaminata integrasse il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Superamento della soglia di punibilità, criteri di calcolo

Erroneo, invece, era il criterio utilizzato dalla Corte d'appello per il computo della soglia di punibilità stabilità dall'art. 316-ter c.p., comma 2.

Richiamando diverse pronunce di legittimità in materia, la Cassazione ha precisato che il superamento della predetta soglia, espressamente collegata all'entità della somma indebitamente percepita, non può che essere calcolato considerando il risultato economico derivato da ciascuna delle condotte produttive dell'indebita erogazione.

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - ha ricordato la Corte - il superamento della soglia di punibilità indicata dal secondo comma dell'art. 316-ter c.p. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, "sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva".

Il datore, in particolare, realizza la condotta tipica del reato nel momento in cui ottiene l'indebita erogazione da parte dell'ente pubblico, sotto forma di "risparmio di spesa" rispetto al quantum che avrebbe dovuto invece versare all'Istituto previdenziale se non avesse compilato il flusso in termini non veritieri.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, la sentenza impugnata aveva erroneamente calcolato l'intero ammontare delle somme indebitamente compensate ai fini della determinazione del superamento o meno della soglia di punibilità.

Comunicazioni mensili a INPS? Soglia calcolata in relazione alle singole mensilità

In considerazione, infatti, delle modalità della condotta ascritta al ricorrente, realizzata sulla base delle comunicazioni mensili all'INPS, e dunque dell'ammontare delle somme mensilmente comunicate, doveva ritenersi che, in relazione alle singole mensilità contributive ed al conseguente risparmio di spesa ottenuto, non fosse stata superata la soglia di punibilità prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter.

Di conseguenza, difettando un elemento costitutivo del reato, doveva ritenersi che la condotta contestata integrasse, piuttosto, l'illecito amministrativo previsto dal menzionato secondo comma.

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