L’ INL – Direzione centrale coordinamento giuridico – in ordine alla richiesta di chiarimenti pervenuta dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena con riguardo al congedo parentale ed all’indennità giornaliera a favore dei lavoratori turnisti con qualifica di operai, tenuti a rendere la prestazione di domenica, ha emanato la nota 14 dicembre 2020, n. 1116, fornendo le opportune precisazioni sull'istanza ricevuta.
In particolare, facendo riferimento all’art. 32 (congedo parentale), Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed alla circolare INPS 13 marzo 2006, n. 41, - secondo cui “il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 32 del T. U. non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa - ha precisato che l’indennizzo, nella misura del 30% della retribuzione, è dovuto anche se la prestazione dell’attività lavorativa, sulla base della turnazione, cade nella giornata di domenica.
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