Per la festa del papà, l'INPS, con comunicato stampa del 18 marzo 2022, torna sul congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per lavoratori dipendenti del settore privato, ricordando le ultime novità normative e pubblicando alcuni interessanti dati statistici sul numero di padri che ne hanno beneficiato negli anni dal 2016 al 2021.
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, possono essere fruiti dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale (articolo 1, comma 25, della legge di Bilancio 2021, legge n. 178/2020).
Introdotti in via sperimentale dalla legge Fornero (articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92), i congedi in parola sono stati annualmente rinnovati dal legislatore e da ultimo stabilizzati con la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 134, legge 30 dicembre 2021, n. 234), che ha confermato la durata prevista per il 2021 pari, rispettivamente, a 10 giorni anche non continuativi e a 1 giorno (per approfondimenti, si veda in calce la tabella).
Per il 2022, l'INPS ha emanato le prime indicazioni con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, rinviando a successive comunicazioni ulteriori istruzioni procedurali e richiamando la circolare n. 40/2013 per le modalità di presentazione della domanda.
Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo, aggiuntivo rispetto al congedo di maternità della madre lavoratrice (può infatti essere fruito durante o dopo purchè nel limite temporale dei 5 mesi) e spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità previsto dall'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Il congedo facoltativo, invece, è alternativo e subordinato al fatto che la madre lavoratrice decida di non fruire di un giorno di congedo maternità. Di conseguenza:
- o anticipa il termine finale del congedo di maternità della madre;
- o può essere fruito anche contemporaneamente all'astensione della madre, ma con rinuncia da parte della stessa di un giorno;
- o può essere fruito in caso di rinuncia al congedo di maternità da parte della madre.
Entrambi i congedi possono essere fruiti entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo) e anche nel caso di morte perinatale del minore (circolare INPS 11 marzo 2021, n. 42 che chiarisce che la tutela è garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi 10 giorni di vita del minore: nel caso del figlio nato morto, dal primo giorno della 28° settimana di gestazione e di decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso).
Il padre lavoratore dipendente che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo ha diritto, per i relativi giorni, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.
Sono computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
La domanda va presentata:
Si fornisce di seguito il quadro riassuntivo della durata e del numero dei padri, lavoratori dipendenti del settore privato, beneficiari del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità dal 2016 al 2021.
|
Congedo obbligatorio (*) |
Congedo facoltativo |
Dal 2013 al 2015 |
||
Durata in giorni |
1 |
2 |
Numero dei padri beneficiari |
Dato non rilevato dall'INPS |
Dato non rilevato dall'INPS |
2016 |
||
Durata in giorni |
2 |
2 |
Numero dei padri beneficiari |
94.498 |
9.235 |
2017 |
||
Durata in giorni |
2 |
0 |
Numero dei padri beneficiari |
108.494 |
870 (**) |
2018 |
||
Durata in giorni |
4 |
1 |
Numero dei padri beneficiari |
124.418 |
4.519 |
2019 |
||
Durata in giorni |
5 |
1 |
Numero dei padri beneficiari |
135.687 |
3.715 |
2020 |
||
Durata in giorni |
7 |
1 |
Numero dei padri beneficiari |
135.184 |
3.337 |
2021 |
||
Durata in giorni
|
10 |
1 |
Numero dei padri beneficiari (dati provvisori) |
155.458 |
2.782 |
2022 |
||
Durata in giorni |
10 |
1 |
Numero dei padri beneficiari |
Dato non disponibile |
Dato non disponibile |
(*) Nel "congedo obbligatorio" sono stati ricompresi i congedi previsti dalla L.151/2001 (in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
(**) I dati si riferiscono a nascite 2016, per le quali la legge prevede la fruizione del congedo entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
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