Il congedo matrimoniale è regolamentato dal Contratto Collettivo Interconfederale del 31 maggio 1941 e dalla contrattazione collettiva che ne stabilisce le modalità di fruizione.
I CCNL hanno generalmente uniformato la disciplina degli operai a quella degli impiegati.
Attualmente, l'unica differenza significativa tra le due categorie è che per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative, una parte della retribuzione è corrisposta dall'INPS.
Per questi lavoratori, il CCNL di riferimento si applica a condizione che preveda un trattamento più favorevole rispetto a quello minimo stabilito dallo specifico Contratto Collettivo Interconfederale.
I lavoratori dipendenti hanno diritto a un congedo retribuito in occasione del matrimonio avente validità civile.
A seguito dell'entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso (L. 76/2016, c.d. legge "Cirinnà"), le disposizioni sul congedo matrimoniale si applicano anche alle unioni civili (Circ. INPS 5 maggio 2017 n. 84).
Pertanto, nei paragrafi seguenti, il termine "matrimonio" comprende anche le unioni civili e il termine "coniugi" include i soggetti uniti civilmente.
I contratti collettivi generalmente escludono dal diritto al congedo matrimoniale i lavoratori in prova.
L'assegno per congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori extracomunitari che si sposano all'estero, a condizione che siano regolarmente residenti in Italia prima del matrimonio e abbiano acquisito lo stato civile di coniugato in Italia (Circ. INPS 22 luglio 1992 n. 190).
Il congedo matrimoniale, in generale:
In mancanza di una specifica disciplina contrattuale collettiva, il giorno delle nozze non deve necessariamente rientrare nei 15 giorni di congedo, che possono decorrere anche successivamente, purché non a distanza eccessiva dal giorno delle nozze.
I contratti collettivi richiedono la presentazione al datore di lavoro della documentazione attestante l'avvenuta celebrazione del matrimonio.
I contratti collettivi generalmente prevedono che durante il congedo matrimoniale sia corrisposta al lavoratore la normale retribuzione.
Per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative, è previsto un assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS per 8 giorni consecutivi, pari a un massimo di 7 quote giornaliere della normale retribuzione, a condizione che il congedo sia effettivamente fruito e che il rapporto di lavoro sussista da almeno una settimana.
I CCNL generalmente obbligano il datore di lavoro a:
Le festività eventualmente cadenti durante l'assenza devono essere pagate in aggiunta a quanto versato a titolo di congedo.
L'assegno è corrisposto anche se il matrimonio avviene mentre il dipendente non è in servizio per un giustificato motivo (ad esempio, per malattia). L'assegno è utile ai fini del calcolo del TFR e prevede la maturazione regolare delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Il calcolo dell'assegno varia a seconda che si tratti di operai a retribuzione fissa o oraria.
Nell'ipotesi di un operaio occupato per brevi periodi da più datori di lavoro, l'assegno è concesso dall'ultimo datore di lavoro a condizione che il dipendente abbia accumulato almeno una settimana di occupazione entro i 30 giorni precedenti il matrimonio.
Ai disoccupati, con un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti il matrimonio, spetta l'assegno quando:
Gli interessati devono presentare domanda di assegno esclusivamente in via telematica (tramite la piattaforma "Hub delle prestazioni non pensionistiche": Mess. INPS 22 maggio 2022 n. 2147; Mess.INPS 14 agosto 2023 n. 2951), corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto matrimonio e dalla copia dell'ultimo prospetto paga, alla sede INPS presso la quale il datore di lavoro effettua (o effettuata, in caso di azienda cessata) gli adempimenti contributivi e previdenziali (Circ. INPS 16 gennaio 2012 n. 7).
In questi casi, l'assegno è calcolato dall'INPS secondo la qualifica e il settore di appartenenza dell'assicurato, con una riduzione pari all'aliquota contributiva a carico degli apprendisti (Circ. INPS 6 giugno 1991 n. 145).
L'assegno per congedo matrimoniale non può essere cumulato con le prestazioni di malattia, maternità, CIG e CIGS: essendo più favorevole, viene corrisposto in sostituzione di tali prestazioni (Circ. INPS 23 ottobre 1992 n. 248). In caso di percezione di indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro, questa deve essere necessariamente corrisposta e l'assegno per congedo matrimoniale può essere erogato in misura pari alla differenza tra l'importo spettante e quanto già erogato dall'INAIL (Circ. INPS 22 luglio 1997 n. 164).
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