Con la nota 6 dicembre 2022, n. 2414, l’INL esamina il nuovo quadro sanzionatorio rispetto alle modifiche apportate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, relativamente ai congedi e permessi richiedibili dai genitori e dai prestatori di assistenza. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi sanzionatorie di inosservanza ovvero rifiuto, opposizione o ostacolo, rispetto alla fruizione degli istituti del congedo obbligatorio di paternità, dei congedi parentali, dei congedi straordinari ex decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dei permessi ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’Ente ispettivo pare, però, non soffermarsi su un ulteriore questione ovverosia se l’eventuale recesso da parte del lavoratore-padre fruitore del congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis, dia diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione in forza della previsione del secondo comma, dell’art. 55, che ritiene applicabili le medesime tutele previste per la lavoratrice-madre.
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