La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso di una società, volto ad ottenere la condanna dell’Ordine degli ingegneri al risarcimento dei danni subiti, assumendo la responsabilità aquiliana dell’Ente in relazione al parere di congruità espresso sulla parcella di un professionista, in forza del quale il ricorrente si era visto notificare decreto ingiuntivo con susseguente iscrizione ipotecaria.
Lamentava il particolare la società, che l’Ordine degli ingegneri avrebbe dovuto dotarsi di un regolamento interno per l’emissione di pareri sulle parcelle professionali. Mentre nella specie il procedimento si era svolto in modo del tutto anomalo e superficiale, attraverso documenti presentanti macroscopiche ed essenziali mancanze, tra cui: la diversità del committente, l’assenza di firma del progettista, la totale mancanza dell’importo dei lavori, ecc.
La Cassazione – nel respingere la censura e sul punto confermando quanto dedotto dalla Corte d’Appello – pone in evidenza come la prospettata responsabilità dell’Ordine professionale, non possa fondarsi sulla mancata adozione di un regolamento interno per disciplinare l’apposizione del visto di congruità; regolamento non previsto da alcuna legge.
Ed in detta prospettiva appare anzitutto evidente la mancanza di un nesso di causalità tra il visto di conformità rilasciato dall'Ordine – che non avrebbe certo condizionato l’adozione del provvedimento monitorio – e l’iscrizione ipotecaria legittimata dall'ingiunzione, fonte del lamentato danno.
Il parere contestato corrispondeva inoltre ad una funzione istituzionale dell’Organo professionale, in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché della dignità degli stessi clienti. Esso costituiva, in altre parole, un atto di controllo meramente formale della corrispondenza delle voci indicate nella parcella a quelle di tariffa e non aveva alcun rilievo sulla validità ed efficacia delle obbligazioni reciproche.
Non è poi dato riscontrare, infine – concludono le Sezioni Unite con sentenza n. 16065 del 2 agosto 2016 – che il visto di conformità dell’Ordine degli ingegneri fosse stato nella specie rilasciato in assenza di controllo e nella arbitrarietà più assoluta, atteso che la documentazione allegata alla relativa richiesta, consentiva una ricostruzione delle attività e delle prestazioni che si assumevano svolte dal richiedente.
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