La Corte di cassazione, con sentenza n. 11912 del 18 marzo scorso, ha spiegato che, in un procedimento per reato transnazionale, non può essere retroattiva la confisca per equivalente in quanto la normativa italiana di recepimento della convenzione internazionale risale solo al 2006 (legge 146/2006) e prima di quell'anno non è possibile applicare la misura cautelare senza che sia necessario dimostrare il collegamento diretto tra una specifica somma di denaro e il reato.
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