Confisca senza il presupposto della pericolosità
Pubblicato il 26 marzo 2013
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
14044 depositata il 25 marzo 2013, interviene per precisare che la possibilità di disporre una misura di prevenzione patrimoniale, pure in difetto dei presupposto di una attuale pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura, è certamente possibile a partire dal luglio 2009, data di entrata in vigore del Pacchetto sicurezza 2008.
Tuttavia – prosegue la Corte - laddove manchi il presupposto della pericolosità,
“la norma non potrà che regolare fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della stessa”, non trovando applicazione il disposto dell'articolo 200 del Codice penale bensì
“la generale previsione di cui all'articolo 11 delle preleggi”.