Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 137 del 7 agosto 2015 recante “Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca”.
Il Decreto, che entrerà in vigore il 17 settembre, prevede che le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea siano eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.
In primo luogo, il provvedimento disciplina la procedura per l’esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri.
In particolare, per determinati reati, espressamente indicati (associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti, di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode; riciclaggio…), l’esecuzione delle decisioni di confisca viene consentita quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. In questo caso non è necessaria la verifica della doppia incriminabilità.
Al di fuori dei casi espressamente individuati, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana.
Disciplinata, di seguito, la procedura di esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri.
Viene prescritto, in particolare che spetta al Pubblico ministero il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro.
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