Confisca per equivalente e concorso di persone: applicazione secondo le SU

Pubblicato il 01 ottobre 2024

La confisca per equivalente deve essere proporzionata a quanto effettivamente percepito da ciascun concorrente e solo in mancanza di elementi certi si procede a una divisione in parti uguali.

E' quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite (SU) penali della Corte di cassazione con informazione provvisoria n. 12/2024, diffusa all'esito dell'udienza del 26 settembre 2024.

Le SU si sono così pronunciate in risposta a una questione di massima ad esse sottoposta, riguardante la confisca per equivalente del profitto di reato in caso di concorso di persone.

Era stato chiesto, in particolare, se la confisca potesse essere disposta integralmente nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto ciascuno ha percepito, oppure se dovesse essere ripartita tra i concorrenti, in base alla loro responsabilità o in parti uguali.

Confisca per equivalente: la questione all'esame delle Sezioni Unite

Il quesito, trasmesso dalla Sesta sezione penale con ordinanza n. 22935 del 6 giugno 2024, era stato sollevato nell'ambito di un procedimento penale in cui due imputati erano stati condannati per reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e altri reati collegati.

La decisione di condanna aveva anche imposto la confisca di somme di denaro, considerate come profitto del reato.

Entrambi i rei contestavano la metodologia adottata per stabilire l'entità del profitto confiscabile. sostenendo che non vi era stata una corretta suddivisione del profitto tra i concorrenti del reato.

La vicenda era giunta davanti alla Cassazione, dove si poneva il problema di chiarire se, in caso di concorso di più persone nel reato, la confisca:

Orientamenti giurisprudenziali contrastanti

La Suprema corte, sul tema, ha rilevato l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, con alcune sentenze che ritengono possibile la confisca integrale su ciascun concorrente e altre pronunce che richiedono, invece, una ripartizione proporzionale.

Orientamento solidaristico  

Secondo questo orientamento, quando il profitto del reato non può essere individuato con precisione per ciascun concorrente, la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti di ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto complessivo. Questo approccio si basa sul principio di solidarietà tra i concorrenti nel reato, ossia che tutti rispondono collettivamente per il profitto illecito, anche se non si riesce a stabilire quanto ciascuno abbia effettivamente percepito. L'idea è che la confisca per equivalente abbia una funzione sanzionatoria e ripristinatoria, quindi la responsabilità economica per il profitto illecito è condivisa tra tutti i partecipanti al reato.

Orientamento proporzionale  

Di contro, il secondo orientamento sostiene che la confisca per equivalente debba essere disposta in proporzione al profitto che ciascun concorrente ha effettivamente percepito. Se non è possibile determinare con precisione la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente, la confisca dovrebbe essere ripartita in base a criteri di responsabilità o, in ultima istanza, in parti eguali. Questa lettura mira a evitare una duplicazione della confisca e garantisce che ciascun concorrente risponda solo per la parte di profitto effettivamente percepita.

Il primo orientamento, quindi, privilegia la solidarietà tra i concorrenti e permette la confisca dell'intero profitto a ciascuno, mentre il secondo orientamento insiste su una ripartizione proporzionale, tenendo conto del contributo effettivo di ogni partecipante al reato.

Rinvio alle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione adita, rilevato il contrasto giurisprudenziale in parola, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite penali, per una decisione definitiva.

Si trattava di una questione sulla natura e l'estensione della responsabilità patrimoniale nei casi di concorso di persone nel reato e sulla corretta applicazione della confisca per equivalente.

La decisione delle SU: no a solidarietà passiva tra concorrenti

Con informazione provvisoria n. 12 del 26 settembre 2024, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno anticipato la loro soluzione al quesito.

Secondo le SU, in particolare:

Di seguito la decisione assunta dalle Sezioni Unite, per come compendiata nella nota di informazione provvisoria n. 12/2024:

"La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti".

Si rimane in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza.

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