La confisca estesa è ora applicabile anche al reato di autoricilaggio di cui all’art. 648 ter c.p., alla corruzione fra privati, al reato di associazione a delinquere finalizzato all'introduzione in Italia di banconote false, ai delitti informatici ed a quelli di terrorismo internazionale.
E’ quanto stabilito nello schema di Decreto legislativo approvato il 28 luglio dal Consiglio dei Ministri, di recepimento della Direttiva 2014/14/Ue, avente ad oggetto il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.
Si sovviene che nella confisca estesa o allargata, la misura cautelare si estende anche ai beni non direttamente collegati al reato per cui si procede, di cui tuttavia il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza, anche in ragione della loro sproporzione rispetto al reddito legittimamente prodotto. Sicché non si richiede, in altre parole, l’accertamento del nesso causale tra i beni da confiscare e gli specifici reati.
La confisca estesa presuppone la condanna in via definitiva per uno dei reati ai quali si applica la Direttiva europea sopra specificata.
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