Il ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria, ha provveduto a emanare una circolare, datata 18 febbraio 2021, in tema di attuazione del Regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in ambito penale.
Regolamento che, a decorrere dal 19 dicembre 2020, trova applicazione con riferimento a tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, ad eccezione di Danimarca e Irlanda.
Esso è applicabile a tutti i certificati di congelamento e di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o in data successiva mentre per quel che riguarda le richieste di congelamento e di confisca trasmesse prima del 19 dicembre 2020, esse continueranno a essere disciplinate dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI, sino all’esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o di confisca.
Il Regolamento 2018/1805 è introduttivo di uno strumento tendenzialmente omnicomprensivo con riferimento ai provvedimenti di congelamento e di confisca che possono essere riconosciuti a livello UE; sul piano operativo, esso amplia in misura significativa, rispetto alle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI e alla direttiva 2014/42/UE, l’esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell’Unione europea.
L’ambito oggettivo di applicazione del medesimo, come detto, ricomprende i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi dagli Stati membri nel quadro di procedimenti in materia penale e quindi connessi a reati. Sono esclusi dall’applicazione, per contro, i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.
Per quel che riguarda le finalità della normativa europea, la circolare spiega che il Regolamento 2018/1805 è volto ad agevolare e semplificare il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca emessi dalle autorità di uno Stato membro diverso da quello in cui devono produrre i loro effetti.
Sono due, a tal fine, le linee di intervento:
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