Confisca del vantaggio economico derivante dal fatto illecito
Pubblicato il 30 marzo 2012
Nell’ambito dell’indagine per il rilevamento della responsabilità amministrativa di un ente ai sensi del Decreto legislativo n. 231,
“il profitto del reato confiscabile non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito”.
Così, se il fatto penalmente rilevante ha inciso sulla fase di individuazione dell'aggiudicatario di un pubblico appalto, ma poi l'appaltatore ha regolarmente adempiuto alle prestazioni nascenti dai contratto, di per sé lecito,
“il profitto del reato per il corruttore non equivale all'intero prezzo dell'appalto, ma solo al vantaggio economico conseguito per il fatto di essersi reso aggiudicatario della gara pubblica”. In definitiva, il vantaggio corrisponde all'utile netto dell'attività d'impresa.
E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione con la sentenza n.
11808 del 29 marzo 2012, pronunciata con riferimento ad un’inchiesta per corruzione sulla sanità pugliese.