Confisca del motorino se lo si utilizza per commettere un reato
Pubblicato il 28 aprile 2010
I giudici della Quarta sezione penale della Cassazione - sentenza n. 16130 depositata lo scorso 26 aprile – si sono pronunciati su una vicenda in cui un uomo, alla guida di un motorino dopo che aveva bevuto, era stato fermato dalla Polizia e sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Contestualmente, anche se il suo tasso alcolemico era inferiore a quello previsto dalla legge per fare scattare la confisca obbligatoria del veicolo, gli era stato comunque applicato il sequestro finalizzato alla confisca del mezzo.
In primo grado, il Tribunale di Pordenone, pur confermando la condanna per guida in stato di ebbrezza, aveva escluso l'applicazione della confisca. Il Procuratore della Repubblica aveva quindi presentato ricorso dinanzi alla Corte di legittimità. Quest'ultima, tuttavia, ha spiegato che la confisca va sempre disposta solo nei casi in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere un reato; occorre, cioè, un rapporto strumentale tra il mezzo ed il reato che sia conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato. In assenza di tale volontarietà – concludono i giudici - non si deve procedere alla confisca in quanto, diversamente ragionando, sarebbe sufficiente un piccolo sinistro con lesioni colpose per procedere alla sottrazione del veicolo.