Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 36754 depositata il 10 settembre 2015 - l’ordinanza di confisca ai sensi dell’articolo 12 sexies della Legge n. 356 del 1992 nelle ipotesi di reati per associazione mafiosa, emessa “de plano” dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 676 e 667, comma 4 del Codice di procedura penale, non è, in via generale, immediatamente esecutiva.
Tale diverso regime di esecutività rispetto ai provvedimenti emessi all’esito del contraddittorio tra le parti – si legge ne testo della decisione - trova giustificazione nel mancato esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento.
Detto tipo di ordinanza, quindi, diventa esecutivo allo scadere del termine di quindici giorni previsto dalla seconda parte dell’articolo 667, comma 4 del Codice di procedura penale.
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