Confisca allargata e tutela dei creditori in buona fede

Pubblicato il 20 giugno 2014 Le norme dettate dal legislatore nel Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), in punto dei diritti dei terzi creditori vanno ritenute, in quanto tali, applicabili anche all'ipotesi di confisca allargata emessa ai sensi dell'articolo 12 sexies Legge n. 356/1992 in un procedimento penale, quantomeno a far data dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 190 della Legge n. 228/2012 che ha previsto un'equiparazione degli effetti del procedimento di prevenzione mafiosa a quelli penali.

Sulla base di questo assunto la Corte di cassazione – sentenza n. 26527 del 19 giugno 2014 – ha annullato il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta da una banca e volta ad ottenere, a fronte di confisca definitiva di beni immobili pronunciata ai sensi dell'articolo 12 sexies del Legge n. 356/1992, l'ammissione al pagamento del credito ipotecario.
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