L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è al centro della circolare di approfondimento dell'8 giugno 2018 redatta da Confindustria: “Fatturazione elettronica tra privati: prime indicazioni operative”.
Il documento ripercorre e approfondisce quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 89757 e la circolare n. 8, entrambi del 30 aprile 2018: processo di emissione, trasmissione e ricezione di una fattura elettronica.
Il lavoro tiene conto anche di quanto detto ufficiosamente dall'Agenzia negli incontri al forum italiano della fattura elettronica e durante un seminario tenuto da Confindustria il 6 giugno scorso. Chiarimenti che le Entrate ancora non riportano in un documento di prassi.
Nelle more di un provvedimento, Confindustria mette nero su bianco le proprie interpretazioni.
Alle esemplificazioni di casi concreti si alternano le argomentazioni interpretative che hanno condotto alle soluzioni operative adottate, frutto delle numerose interlocuzioni e del lungo lavoro di collaborazione avuto tra Confindustria, le imprese associate e l’Amministrazione finanziaria.
Il lavoro non è completo, si legge in premessa, in quanto residuano alcuni aspetti non ancora affrontati che richiedono ulteriori chiarimenti.
Operativamente, potrebbero sorgere perplessità sulla corretta modalità di compilazione del campo relativo alla data fattura.
Potrebbe non essere chiaro se, nella nuova e-fattura, debba essere riportata la medesima data indicata nel documento scartato oppure se, considerato il lasso di tempo ammissibile per provvedere al nuovo invio senza commettere una violazione, si possa indicare la data in cui avviene la nuova trasmissione.
È parere di Confindustria, sebbene, verosimilmente, da un punto di vista informatico, potrebbero essere tecnicamente adottabili entrambe le procedure, che indicare la data di effettuazione, in precedenza riportata sulla e-fattura scartata, appare più conforme alla disciplina Iva.
Peraltro, consultando le specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento, non si riscontra, tra i motivi dello scarto, l’indicazione di una data fattura precedente (anche di più giorni) alla trasmissione della stessa, si spiega.
Di tale interpretazione ufficiosa, conferma è stata data durante il seminario sulla Fatturazione elettronica organizzato da Confindustria, nel corso del quale l’Agenzia delle Entrate ha confermato essere più corretto indicare la data della precedente e-fattura scartata.
Infine, nel documento il caso che non si possa apporre sul nuovo documento la data della fattura scartata (ad esempio per blocchi informatici), potendo indicare, come data fattura, solo la data della nuova trasmissione: si dovrebbe, in ogni caso, garantire la possibilità di rimandare il momento dell’emissione alla data indicata nella fattura scartata, al fine di evitare il concretizzarsi di una violazione per tardiva fatturazione. Inoltre, per le fatture emesse a fine anno o fine mese, concretizzare una tardiva fatturazione potrebbe accompagnarsi al rischio di non riuscire a imputare correttamente la fattura nella liquidazione periodica di riferimento; un'eventualità che andrebbe scongiurata.
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