Confermato il sequestro dei beni anche se la società è sottoposta a fallimento

Pubblicato il 19 marzo 2013 La Cassazione, con la sentenza n. 12639 del 18 marzo 2013, ha confermato la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dei beni di alcune società sottoposte a procedure concorsuali, nell’ambito di un procedimento penale per evasione fiscale a carico di un uomo a cui le società medesime erano riconducibili.

Anche se le società erano sottoposte al fallimento, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il sequestro avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria debba ritenersi “assolutamente insensibile alla procedura fallimentare”.

Ed infatti, la valutazione che deve porre in essere il giudice cautelare sulla pericolosità della cosa non contiene margini di discrezionalità, “in quanto la res è considerata pericolosa in base a una presunzione assoluta”. Ciò che il legislatore vuole escludere – continua la Corte – è che il bene venga rimesso in circolazione, sia pure attraverso l'espropriazione del reo, “sicché non può consentirsi che il bene stesso, restituito all'ufficio fallimentare, possa essere venduto medio tempore e il ricavato distribuito ai creditori”.
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