Confermata la giurisdizione tributaria della tariffa di igiene ambientale

Pubblicato il 24 maggio 2011 La tariffa di igiene ambientale, disciplinata dall’articolo 49 del Dlgs n. 22/97 (cosiddetto “decreto Ronchi”), è stata investita da una questione di legittimità circa la sua natura giuridica, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 78/2010 e la pubblicazione della circolare n. 3/2010 del dipartimento delle Finanze.

La Tia 1, insieme alla Tia 2 (tariffa integrata ambientale), sono state oggetto di diverse interpretazione, che hanno portato a distinguere le differenti nature giuridiche: la Tia 1 è stata qualificata dalla Consulta come un tributo (sentenza n. 238/09), mentre la Tia 2 è stata riconosciuta come un’entrata non tributaria dal Dl 78/2010. Successivamente, la richiamata circolare delle Finanze ha ritenuto di poter estendere gli effetti della tariffa integrata anche alla Tia1, tanto da far considerare anche quest’ultima come un prelievo patrimoniale.

Chiaramente, quest'interpretazione è apparsa subito in aperto contrasto con le pronunce non solo della Consulta ma anche della Corte di Cassazione, generando una immediata questione di legittimità costituzionale.

La problematica che più di tutte ha destato preoccupazione è che se le Finanze avessero ragione e la Tia 1 venisse considerata un’entrata patrimoniale, la stessa uscirebbe dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie dato che i giudici tributari (come espressamente previsto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 64/2008) possono occuparsi solo di questioni relative ad imposte e tasse. Dunque, le Commissioni tributarie non potrebbero più decidere le controversie in materia di Tia1 e dovrebbero sollevare d’ufficio la questione di costituzionalità.

Ciò è quanto è accaduto con riferimento alla sentenza 45/02/11, depositata l’11 maggio scorso dalla Commissione provinciale di Pordenone. La Commissione, chiamata in causa da una delle parti per dirimere la questione di costituzionalità di cui all’articolo 2 del Dlgs 546/92, riguardante la Tia1, ha ribadito quanto segue: la Tariffa di igiene ambientale è un tributo e su di esso non si applica l’Iva.

La fattispecie esaminata non presenta novità rispetto a quanto già stabilito dalla giurisprudenza della Consulta e della Cassazione, di conseguenza, la tariffa conserva la sua natura tributaria e la sua giurisdizione tributaria.
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